25/03/2026
Terzo Settore: rendiconto più semplice per i piccoli enti

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2026, è stato introdotto un nuovo e più agevole modello di rendiconto per cassa, specificamente strutturato per alleggerire gli oneri amministrativi degli Enti del Terzo Settore (ETS) di minori dimensioni.

Il nuovo schema, denominato "Modello E", rappresenta un'importante novità normativa finalizzata alla semplificazione contabile delle realtà associative. Di seguito ne illustriamo le principali caratteristiche e i termini di applicabilità.

 

Requisiti di applicazione

La misura, introdotta in virtù della Legge 104/2024 (che ha integrato l'art. 13 del Codice del Terzo Settore), è rivolta a tutti gli Enti del Terzo Settore, dotati o meno di personalità giuridica, che nell'esercizio finanziario precedente abbiano registrato un volume di entrate pari o inferiore a 60.000 euro.

 

Struttura del "Modello E"

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Modello E riprende l'impianto generale del rendiconto per cassa ordinario (Modello D), ma se ne differenzia per il livello di dettaglio richiesto. La semplificazione si concretizza nella redazione di un rendiconto in forma aggregata: le associazioni non saranno più tenute a dettagliare le singole voci, ma dovranno unicamente rendicontare le macro-sezioni relative a entrate e uscite (quali, ad esempio, le attività di interesse generale, le attività diverse e le attività di raccolta fondi).

 

Tempistiche e decorrenza

È fondamentale prestare attenzione alle disposizioni del decreto per la corretta adozione del modello:

  • Applicabilità all'esercizio 2026: Il Modello E può essere adottato per la redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla data di pubblicazione del decreto in G.U. (21 marzo 2026). Di conseguenza, gli Enti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare potranno utilizzarlo per il rendiconto 2026, che andrà in approvazione nel corso del 2027.
  • Non applicabilità all'esercizio 2025: Il nuovo modello non ha valore retroattivo. Pertanto, per la redazione e l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2025 – le cui assemblee sono previste in questo periodo – gli enti sono tenuti a utilizzare la modulistica ordinaria previgente.

 

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