21/11/2025
Consiglio dei Ministri rinviato al 1° gennaio 2036 il passaggio all’esenzione IVA

Il Governo ha approvato la proroga del regime fiscale per gli Enti benefici, estendendo fino al 2036 l'esenzione dall'IVA e rimandando per la quinta volta, dal 2022, il passaggio al nuovo regime di esenzione per gli ETS.

La proroga era attesa per evitare che, a partire dall'1 gennaio 2026, scattassero nuovi obblighi fiscali come la fatturazione e la tenuta della contabilità per il mondo associativo.

Il rinvio riguarda le realtà iscritte al registro telematico Runts, come le Organizzazioni di Volontariato (Odv), le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) e gli enti filantropici. Tale misura si applica anche alle associazioni sportive dilettantistiche, dando loro più tempo per prepararsi al cambio di regime.

Questa soluzione, raggiunta dopo un negoziato con la Commissione europea, garantisce la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici.

Quali sono le novità: 

1) Non scatta dunque l’obbligo di apertura della partita IVA e di gestione degli adempimenti connessi (fatturazione, registrazione, dichiarazione) per gli enti associativi (ASD – ETS) che svolgono esclusivamente attività non commerciali o attività che rientrano nel regime di esclusione IVA sopra illustrato.

2) Non sarà altresì obbligatorio rilasciare fattura elettronica a fronte dell’incasso di corrispettivi specifici essendo possibile continuare a rilasciare semplice ricevuta cartacea per gli stessi corrispettivi specifici o contributi supplementari versati da soci, associati, partecipanti e tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali, (ad esempio per la pratica sportiva organizzata da ASD/SSD o per la partecipazione ad attività di interesse generale poste in essere dagli ETS).

3) Resta altresì invariato, fino al 1° gennaio 2036, il regime di esclusione IVA per le attività di somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a soci, associati e partecipanti, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, presso le sedi istituzionali delle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno e sempre che tale attività sia complementare a quella istituzionale.

 
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