09/05/2025
Premi sportivi: torna l’esenzione da ritenuta fino a 300 euro

Una novità significativa nel panorama fiscale sportivo dilettantistico è la reintroduzione dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto del 20% per i premi sportivi dilettantistici di importo non superiore a 300,00 euro.

Questo intervento normativo è stato introdotto con l'articolo 45, comma 9, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 331.

La norma stabilisce che le somme erogate a un medesimo atleta nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche, fino a un massimo complessivo annuo di 300,00 euro, non sono soggette alla ritenuta del 20%. Questa esenzione si applica alle somme corrisposte a partire dal 29 febbraio 2024.

Questo limite non è una franchigia esente. Ciò significa che al superamento della soglia, l'intero importo del premio diventa soggetto alla ritenuta d'acconto del 20%.

Per beneficiare dell'esenzione, l'atleta beneficiario è opportuno che fornisca un’autocertificazione che attesti di non aver superato il limite dei 300 euro percepiti dalla medesima Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o Società Sportiva Dilettantistica (SSD) nel periodo d'imposta. In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta sull'intero importo.

Un aspetto cruciale riguarda l'applicazione del limite: i 300 euro annui non si riferiscono alla totalità dei premi percepiti dallo stesso sportivo nel complesso, ma all'importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Di conseguenza, un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da diverse società sportive, beneficiando più volte dell'esenzione.

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